Fatti, persone e parole

ADTRIBUTIO (Adtributio)

Provvedimento previsto dal diritto romano e regolato da una legge, mediante il quale uno o più gruppi di individui venivano "attribuiti", cioè annessi, alla più vicina comunità cittadina. Gli adtributi erano solitamente gli abitanti di una zona decentrata e periferica, caratterizzata dall'assenza di un centro urbano, confinante col territorio di una città romana ma a questo estraneo. Si trattava di gruppi etnici il cui livello di romanizzazione non era reputato sufficiente a fare di loro dei cittadini romani di diritto pieno; godevano pertanto di diritti inferiori rispetto ai cittadini della comunità su cui gravitavano, e alla quale erano tenuti a versare un'imposta fissa. La condizione di adtributi poteva tuttavia costituire una fase transitoria verso la completa equiparazione dei diritti, come avvenne nel 46 d. C. per gli Anauni e per gli altri gruppi di valligiani citati dalla Tavola di Cles, ai quali l'imperatore Claudio concesse la cittadinanza di diritto pieno alla pari con gli abitanti di Tridentum.

CAVALIERI (Equites)

Erano gli appartenenti alla classe detta anche "ordine equestre", a cui si accedeva solo se forniti di particolari requisiti: il censo, la nascita libera, una brillante carriera militare, il prestigio di cui si godeva e le eventuali cariche pubbliche ricoperte nelle proprie città d'origine. L'ordine equestre era formato da tutti quei cittadini che, pur appartenendo ai ceti superiori della società romana, erano esclusi dal senato (riservato ai membri delle famiglie dell'aristocrazia romana, i quali godevano di un censo maggiore di quello richiesto ai cavalieri, e vantavano almeno un antenato che avesse rivestito una delle massime cariche dello stato). Mentre in età repubblicana i cavalieri si identificavano con tutti coloro che si dedicavano ad attività mercantili e imprenditoriali (affaristi, grandi commercianti, appaltatori di imposte, armatori), ma non ricoprivano cariche pubbliche, dall'età augustea essi vennero a costituire uno dei due grandi ordini (l'altro era quello dei senatori) che fornivano la classe dirigente dell'impero. Augusto riservò infatti agli equites alcune delle più alte cariche dello stato (le grandi prefetture), a cui si poteva accedere dopo una carriera ( cursus ) che prevedeva una serie di incarichi militari, amministrativi e finanziari (procuratele, prefetture minori) scanditi secondo tappe precise. I cavalieri divennero così un ordine di funzionari strettamente legati all'imperatore.

CENTURIAZIONE (Centuriatio)

Da centuria , unità di superficie corrispondente a un quadrato avente circa 710 metri (pari a 2400 piedi romani) di lato, comprendente 50 ettari di terreno (pari a 200 iugeri romani: 1 iugero = 0,25 ettari), suddivisibili in cento lotti di uguale estensione. La centuriazione era il procedimento di ripartizione regolare dei suoli in centuriae , che si ottenevano creando una "griglia", o reticolo, di linee confinarie e di strade che si intersecavano ad angolo retto, tracciate a distanza costante e parallelamente a due assi principali perpendicolari fra di loro, detti cardo maximus (cardine maggiore, da nord a sud) e decumanus maximus (decumano maggiore, da est a ovest). La centuriazione (detta anche limitatio : limites sono i confini) era applicata nel caso di fondazioni di colonie, in quanto consentiva di assegnare ai coloni singoli lotti di uguali dimensioni; ma era applicata anche in caso di assegnazioni limitate, destinate a particolari gruppi di beneficiari (in età più antica, a nuclei di coltivatori insediati in terreni conquistati; in seguito, per lo più a veterani congedati). Costituì inoltre un importante strumento di misurazione a fini catastali per la precisa definizione e valutazione delle proprietà fondiarie, pubbliche e di privati, delle città norditaliane entrate nell'orbita romana.

COLONIA (Colonia)

Insediamento di un gruppo di individui, destinati a dar vita a un nuovo nucleo urbano, fondato su di un suolo e dotato di un territorio ritagliati dal territorio di proprietà di Roma ( ager Romanus ). La fondazione del nuovo centro urbano seguiva un rituale preciso, che imponeva di trarre gli auspici osservando il volo degli uccelli, e di tracciare con un aratro trainato da una coppia di buoi il solco corrispondente al perimetro esterno della città. L' ager (agro, territorio) della colonia veniva delimitato e parzialmente suddiviso fra i coloni; a partire dal III secolo, la misurazione dei terreni fu attuata con una tecnica di rilievo e di suddivisione in lotti estremamente sofisticata, detta centuriazione . Le colonie potevano essere composte di cittadini romani aventi tutti i diritti ( coloniae civium Romanorum ), che in tal caso, pur dando vita a una nuova entità civica formalmente autonoma e indipendente, mantenevano le prerogative della cittadinanza di Roma; oppure, venivano costituite con gruppi di provenienza o di condizione giuridica diversa - Romani, Latini, Italici -, solitamente più numerosi, che formavano comunità anch'esse autonome e dotate di autogoverno, ma legate a Roma da un trattato di alleanza; poiché la condizione giuridica riconosciuta a questi coloni era quella prevista dal "diritto dei Latini", essi erano definiti socii Latini . Le molte colonie di diritto "latino" fondate in Norditalia (la prima fu Rimini, nel 268 a. C., e l'ultima Aquileia, nel il 181 a. C.) costituirono importanti veicoli di romanizzazione per la popolazione indigena delle regioni settentrionali. Nell'89 a. C. fu varata una legge che equiparava tutti i centri urbani dell'Italia settentrionale, anche quelli non fondati da Roma, alle colonie di diritto latino: le città settentrionali diventarono cioè colonie latine "fittizie", con una condizione destinata peraltro ad avere vita breve, perché circa quarant'anni dopo avrebbero finalmente ottenuto il diritto "pieno" dei cittadini romani, trasformandosi in municipia . Nel corso dell'età imperiale, diverse città ottennero dall'uno o dall'altro imperatore il titolo puramente onorifico di "colonia", considerato particolarmente prestigioso e nobilitante.

CONSOLE (Consul)

Il consolato, la somma carica politica e militare di Roma, era rivestito collegialmente e per la durata di un anno da una coppia di consoli, che erano eponimi, cioè davano il loro nome all'anno in cui erano in carica (nel mondo romano, la cronologia ufficiale e la ricostruzione storica si basavano sull'elenco delle varie coppie consolari che si erano succedute dagli inizi della repubblica). I due consoli erano contitolari di un enorme potere, detto imperium, che dava loro alcune importantissime prerogative: il comando militare supremo; la facoltà di stipulare accordi internazionali (validi però solo se approvati dal senato); il diritto di convocare e presiedere le assemblee elettorali del popolo romano, nonché di avanzare proposte di legge; la repressione penale. Segni distintivi della dignità consolare erano: l'accompagnamento di dodici littori, che portavano i fasci di verghe sormontati da una scure (simbolo del potere coercitivo); un particolare sedile, detto sella curule; la toga ornata dall'orlo di porpora e, in guerra, il mantello militare di porpora. Nel I secolo a. C., la riforma voluta da Silla privò i consoli dei comandi militari all'estero, affidati da allora ai governatori delle province; con il passaggio dalla repubblica al principato, le prerogative civili dei consoli (che continuarono comunque a essere regolarmente eletti per tutta l'età imperiale) furono via via assorbite dagli imperatori. Il consolato rimase tuttavia la carica più importante, perché fra gli ex-consoli continuarono a essere nominati i governatori delle province e i più alti funzionari dell'impero.

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